Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
L'articolo 32, comma 2, lettera a) e l'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 33/2013 dispongono la pubblicazione dei costi contabilizzati.
Tali dati potranno essere quantificati a seguito dell'individuazione dei servizi e dei relativi costi erogati agli utenti finali ed intermedi, ovvero di una contabilità analitica.