Costi contabilizzati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

L'articolo 32, comma 2, lettera a) e l'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 33/2013 dispongono la pubblicazione dei costi contabilizzati.

Tali dati potranno essere quantificati a seguito dell'individuazione dei servizi e dei relativi costi erogati agli utenti finali ed intermedi, ovvero di una contabilità analitica.

Contenuto inserito il 18-02-2016 aggiornato al 19-12-2016
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